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Statuto dell'associazione culturale "Federazione Nazionale Scuole Shiatsu"
Art. 1) Denominazione
E? costituita, nel rispetto delle vigenti normative, una libera Associazione a carattere
nazionale denominata "Federazione Nazionale Scuole di Shiatsu" con sede in Milano.
Art. 2) Oggetto
L'Associazione, d'ora in avanti denominata F.N.S.S., che ha scopi culturali e senza
fini di lucro, si propone di promuovere e tutelare lo sviluppo autonomo del patrimonio
culturale e didattico espresso dalle singole caratteristiche di ogni ?Scuola? di
Shiatsu appartenente alla Federazione stessa, precisando come il termine Scuola
è inteso nel senso di Stile, ovvero complesso originale di didattiche attinenti
allo Shiatsu.
In questo contesto la F.N.S.S. si propone di definire, rappresentare e tutelare
la figura professionale dell?Insegnante di Shiatsu, identificato come soggetto depositario,
per formazione, qualifiche ed esperienza, dei saperi connessi alla capacità di fornire
all?utenza interessata un?adeguata formazione nella tecnica Shiatsu.
La F.N.S.S. si propone altresì di rappresentare la figura professionale dell?Insegnante
di Shiatsu Caposcuola, ossia l?Insegnante che oltre ad essere un Insegnante professionista,
è anche rappresentante riconosciuto, promotore e divulgatore di uno specifico stile
di Shiatsu.
I criteri di esperienza e formazione a cui devono conformarsi gli Insegnanti Caposcuola
e gli Insegnanti Professionisti di Shiatsu trovano definizione nel Regolamento della
F.N.S.S.. Il termine Insegnante, quando utilizzato in senso generale e non altrimenti
specificato, d?ora in avanti si intenderà riferito tanto al socio Insegnante Professionista
quanto al socio Insegnante Caposcuola.
Art. 3 ) Finalità
Le finalità della F.N.S.S. sono :
a) II proprio riconoscimento istituzionale come Associazione Professionale, garante
della qualità della formazione didattica espressa nel campo dello Shiatsu dagli
Insegnanti-Caposcuola e Insegnanti di Shiatsu aderenti, tanto nei confronti dell'utenza
(studenti), quanto delle Istituzioni.
b) II coordinamento e l'unificazione delle iniziative dei singoli stili di Shiatsu,
volti a migliorare e sviluppare il patrimonio didattico e formativo di cui ognuno
di essi dispone, favorendo il confronto e lo scambio di esperienze, in spirito di
amicizia e collaborazione, indipendentemente dallo stile Shiatsu praticato.
c) La tutela della professionalità degli Insegnanti di Shiatsu iscritti e degli
stili rappresentati , per tutto quanto è connesso allo sviluppo dell'insegnamento
dello Shiatsu in Italia, alla formazione degli Insegnanti di Shiatsu e alla formazione
degli Operatori Shiatsu.
d) La promozione, tra gli associati, dello scambio di documentazione ed esperienze
necessario a migliorare la preparazione ed assicurare l'aggiornamento culturale
del personale didattico, organizzando riunioni, convegni, corsi, stage a livello
locale, nazionale ed internazionale, nonché attività editoriali e di comunicazione
e) II controllo della qualità del servizio erogato e la tutela dell'utente attraverso
la verifica e l'attestazione di idoneità tecnica degli Insegnanti facenti parte
della F.N.S.S., anche definendo le caratteristiche degli iter formativi necessari
agli Insegnanti di Shiatsu ed agli Insegnanti di Shiatsu Caposcuola iscritti.
f) La valorizzazione, sotto il profilo tecnico e deontologico, del personale didattico,
in particolare:
- 1. stimolando ogni iniziativa tendente a migliorare la formazione e la preparazione
tecnica degli Insegnanti, in particolare attraverso l?organizzazione di corsi di
Formazione Continua per gli Insegnanti iscritti, così come definito nel Regolamento;
- 2. regolamentando il profilo economico delle prestazioni didattiche offerte all?utenza
dagli Insegnanti della F.N.S.S.;
- 3. controllando l?osservanza, da parte degli Insegnanti associati, della normativa
posta e di tutti i doveri di correttezza che consentono la salvaguardia della dignità
e del decoro professionale;
- 4. esperendo azioni conciliative in tutte le controversie eventualmente insorgenti
tra i Soci, ovvero tra i Soci e terzi;
- 5. prestando servizi a terzi sul piano conoscitivo ed informativo;
- 6. svolgendo azione rappresentativa a nome e per conto di tutti gli Insegnanti
associati nei confronti degli organismi statali e delle Istituzioni in genere e
comunque in ogni contesto in cui sia richiesta tale azione rappresentativa.
g) Lo sviluppo di ogni legittimo rapporto con altre Organizzazioni similari, nazionali
ed internazionali, potendo la stessa F.N.S.S. affiliarsi o federarsi, ed in particolare
adoperarsi per sostenere iniziative volte alla definizione dei criteri di formazione
degli Insegnanti e dei programmi didattici dei vari stili di Shiatsu rappresentati
in Italia e in ambito internazionale. A tale scopo in particolare la F.N.S.S. si
dà facoltà, in ogni sede necessaria e in ogni forma considerata adeguata, di operare
riconoscimenti pubblici della qualità delle Scuole di Formazione Shiatsu i cui Insegnanti
di Shiatsu, secondo le norme stabilite in proposito dal Regolamento, siano regolarmente
iscritti alla F.N.S.S. e che applichino programmi di Formazione per Operatori Shiatsu
coerenti per qualità e tipologia a quelli indicati dalla F.N.S.S..
h) Lo sviluppo di ogni possibile rapporto anche con la Federazione Italiana Shiatsu,
intesa come Associazione di riferimento per quanto concerne la tutela dei diritti
e doveri della figura professionale dell'Operatore Shiatsu in Italia.
i) La corretta informazione del pubblico e la tutela dello stesso e degli Insegnanti
associati, con la certificazione e la pubblicizzazione dell'Elenco degli Insegnanti
associati FNSS.
Art. 4) I Soci
a) Possono essere soci della FNSS le persone fisiche in possesso dei requisiti richiesti,
secondo due diverse tipologie associative e cioè :
- 1) essere Insegnanti di Shiatsu secondo i criteri stabiliti nel Regolamento della
F.N.S.S. e garantire gli intenti e i criteri didattici e deontologici definiti per
gli Insegnanti di Shiatsu dalla Federazione stessa secondo Statuto e Regolamento.
- 2) essere Insegnanti di Shiatsu Caposcuola secondo i criteri stabiliti nel Regolamento
della F.N.S.S. e garantire gli intenti e i criteri didattici e deontologici definiti
per gli Insegnanti di Shiatsu Caposcuola dalla Federazione stessa secondo Statuto
e Regolamento.
b) L'iscrizione è a tempo indeterminato; tutti i Soci secondo la specifica tipologia
hanno diritto di voto come da Articolo 14 e sono vincolati all'obbligo del pagamento
delle quote associative.
c) La valutazione ed accettazione delle domande di iscrizione all'Associazione sono
rimesse al giudizio inappellabile del Consiglio Direttivo dell'Associazione. d)
Le singole persone che ritengono di possedere i requisiti per l?iscrizione all?Associazione,
come da regolamento F.N.S.S., devono manifestare esplicitamente la loro volontà
di far parte dell'Associazione, facendone richiesta scritta e versando la quota
di iscrizione richiesta, a secondo della tipologia associativa, contestualmente
all'accettazione della domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo della
Federazione Nazionale Scuole di Shiatsu.
Art. 5) Obblighi dei Soci
Tutti i Soci sono tenuti :
a) ad osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento della F.N.S.S.
b) ad uniformarsi alle deliberazioni di carattere etico, professionale ed economico
assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
c) a curare il continuo aggiornamento didattico anche partecipando alle iniziative
specifiche promosse dalla F.N.S.S. secondo le modalità previste dal regolamento.
Art. 6) Quote associative
Ogni Socio iscritto dovrà versare la quota associativa nella misura determinata
annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché le contribuzioni integrative che il
Consiglio Direttivo sia autorizzato dall'Assemblea a stabilire. Le quote associative
e le contribuzioni integrative saranno di tipologia diversa per i soci Insegnanti
di Shiatsu e i soci Insegnanti di Shiatsu Caposcuola.
Art. 7) Provvedimenti disciplinari
Qualora il Socio venga meno agli obblighi sopra indicati, sarà sottoposto a provvedimento
disciplinare su segnalazione del consiglio Direttivo o di altro Socio al Collegio
dei Probiviri che, in caso di accertamento della violazione, ne delibererà la censura
anche nella forma di sanzione pecuniaria e/o di sospensione temporanea oppure, in
caso di recidiva o di violazioni gravi, ne proporrà l'espulsione all'Assemblea.
Art. 8) Espulsione
L'espulsione può essere altresì dichiarata nei confronti dei Soci che si trovino
in condizioni di incompatibilità con le norme che determinano i requisiti di appartenenza
alla F.N.S.S. su richiesta dei Probiviri all'Assemblea.
Art. 9) Perdita della qualità di Socio
Si perde la qualità di Socio nel caso di:
a) dimissioni o recesso;
b) mancato versamento entro il termine fissato del contributo associativo;
c) aver riportato come socio Insegnante condanna penale definitiva per reato doloso
che sia incompatibile con lo spirito e le finalità dell'Associazione. A tutti questi
casi provvede direttamente il Consiglio Direttivo;
d) espulsione. L?espulsione viene deliberata per gravi motivi dall?Assemblea dei
Soci su proposta del Consiglio Direttivo, una volta che il Consiglio dei Probiviri
ne abbia valutato le motivazioni ed ascoltato le parti in causa. Il Socio espulso
può ricorrere avverso le misure disciplinari, in prima istanza al Collegio dei probiviri
e in seconda all?Assemblea generale.
Art. 10) Riesame
Trascorso il periodo minimo di un anno dalla delibera di espulsione, o venuta meno
la causa dell'espulsione stessa, il Socio può ripresentare domanda di iscrizione
al Collegio dei Probiviri il quale, accertata la decadenza dei motivi di espulsione,
propone all'Assemblea ordinaria la riammissione.
Art. 11 ) Recesso
II mancato versamento della quota associativa entro i termini stabiliti, è considerato
manifestazione di volontà di recesso volontario ed è ritenuto quindi atto di dimissioni.
Art. 12) Organi dell'Associazione
Gli Organi della F.N.S.S. sono:
a) l'Assemblea dei Soci, nelle persone fisiche dei soci Insegnanti di Shiatsu e
soci Insegnanti di Shiatsu Caposcuola
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Collegio dei Probi Viri
e) il Collegio dei Revisori dei Conti
Condizioni necessarie per poter far parte degli organi della F.N.S.S. sono: essere
cittadini UE o comunque essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e non
aver subito condanne penali.
Art. 13) Assemblea dei Soci
L'Assemblea è l'organo sovrano deliberativo dell'Associazione.
Le Assemblee dei Soci si dividono in ordinarie e straordinarie. Le Assemblee straordinarie
sono quelle che sono indicate come tali nel presente Statuto o nelle norme di legge
applicabili alla fattispecie e, quindi, per esclusione, sono ordinarie tutte le
altre.
Sono Assemblee straordinarie quelle convocate per deliberare in ordine alle modifiche
dello Statuto dell'Associazione o allo scioglimento della stessa.
L'Assemblea ordinaria ha la facoltà di approvare un Regolamento predisposto dal
Consiglio Direttivo e successivamente di modificarlo, al fine di meglio definire
le modalità di svolgimento dell'attività dell'Associazione
Art. 14) Convocazione, costituzione, e deliberazioni dell'Assemblea
Le Assemblee, che potranno anche tenersi in luogo diverso da quello della sede sociale,
sono convocate dal Presidente ogni qualvolta vi siano materie da sottoporre alle
decisioni dell'assemblea dei Soci.
Ogni anno, comunque, entro non oltre sei mesi dalla fine dell'anno sociale, deve
essere convocata una Assemblea ordinaria nel corso della quale dovranno essere sottoposti
all'esame e alla delibera dei Soci:
a) il rendiconto o bilancio (nelle sue parti di Stato Patrimoniale e Conto Economico)
consuntivo dell'anno precedente;
b) il bilancio preventivo dell'anno corrente;
c) la Relazione Annuale del Presidente sulla attività associativa, sull'andamento
morale ed economico dell'Associazione;
d) la relazione del Collegio dei Revisori se esistente;
e) gli altri argomenti all'ordine del giorno.
L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata dal Presidente entro un mese
su richiesta scritta di almeno la metà del Consiglio Direttivo oppure almeno un
terzo dei Soci aventi diritto. Può essere convocata anche dal Collegio dei Revisori.
Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro il termine sopraindicato,
chi ha formulato la richiesta potrà provvedervi validamente.
Le Assemblee sono convocate per lettera da recapitarsi ai Soci al domicilio risultante
dal Libro dei Soci, oppure tramite convocazione informatica, entro e non meno di
dieci giorni prima della data dell'Assemblea. Nella convocazione devono essere indicati
il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché,
eventualmente, il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione,
qualora la prima andasse deserta.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che risultano iscritti nel Libro
dei Soci.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o da persona da lui indicata,
e nomina un Segretario, che provvedere alla redazione del verbale sul Libro delle
Assemblee. Nel processo verbale dell'Assemblea devono risultare annotati:
- 1) la descrizione dello svolgimento dei lavori dell'assemblea;
- 2) il riassunto degli argomenti discussi;
- 3) le delibere sottoposte a votazione con indicazione dei voti espressi;
- 4) le dichiarazioni, succintamente, di cui venga espressamente richiesta l'annotazione
con indicazione del nome del richiedente;
- 5) quant?altro il Segretario, su consenso del Presidente, ritenga opportuno annotare.
Le delibere sia dell'Assemblea ordinaria che dell'Assemblea straordinaria, si intendono
validamente assunte ed approvate qualora ottengano i voti favorevoli della maggioranza
dei Soci intervenuti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima
convocazione. Per quanto riguarda l?Assemblea ordinaria, in seconda convocazione
la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le delibere sono prese a maggioranza semplice, salvo per le materie che comportino
modifiche statutarie o la messa in liquidazione dell'Associazione.
Ogni socio Insegnante ha diritto di voto secondo le seguenti distinzioni:
a) Il socio Insegnante di Shiatsu ha diritto a un voto
b) Il socio Insegnante di Shiatsu Caposcuola ha diritto a cinque voti.
Poiché l'Associazione ha carattere nazionale, nel rispetto del principio di democrazia
rappresentativa fondato sul mandato, ogni Socio può esprimere il proprio voto anche
mediante delega da conferire ad altro Socio. L'eventuale normativa relativa alla
regolamentazione delle deleghe è riportata nel regolamento della F.N.S.S..
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano, salvo diversa forma
proposta dal Presidente o deliberata dall'Assemblea stessa .
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della Legge e del presente
Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
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Art 15) L?Assemblea
L'Assemblea è organo deliberativo dell'Associazione ed assolve alle
seguenti funzioni:
a) decide le linee generali della politica associativa;
b) determina i requisiti di appartenenza all'Associazione;
c) approva il Regolamento;
d) elegge il Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo per un numero
minimo di 4 membri a un massimo di 10, il Collegio dei Probiviri per un numero pari
a tre membri, ed il Collegio dei Revisori dei Conti per un numero pari a 2 membri.
La durata delle cariche è
determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, in difetto, le cariche si intendono della durata di tre anni. Il Presidente può
rimanere in carica al massimo fino a due mandati consecutivi;
e) fissa i criteri in base ai quali il Consiglio Direttivo determina
e aggiorna le tariffe professionali;
f) approva tutte le iniziative operative proposte dal Consiglio Direttivo;
g) assume ogni altra deliberazione in materia di interesse professionale;
h) delibera l'esclusione e la riammissione dei Soci;
i) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione
con il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione
siano imposte dalla legge;
j) delibera il versamento di contribuzioni integrative;
k) delibera lo scioglimento dell'Associazione e determina la destinazione
del patrimonio sociale che, comunque dovrà essere devoluto
soltanto ad associazione o ente con le finalità analoghe,
a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'art. 3 comma 190 legge 662/96.
Le eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea
Straordinaria con la presenza del 50% + uno degli aventi diritto al voto e con la maggioranza qualificata dei due
terzi dei presenti.

Art. 16) Il Consiglio Direttivo
II Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente della Federazione Nazionale Scuole di Shiatsu, è l'organo esecutivo dell'Associazione
cui competono le seguenti attribuzioni:
a) delibera l'ammissione dei soci;
b) cura la tenuta dell'Elenco degli Insegnanti e ne provvede all'aggiornamento;
c) determina l'ammontare della quota associativa, del contributo
integrativo e decide
sullo stato di morosità del socio; d) delibera la convocazione dell'Assemblea;
e) cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
f) vigila sull'osservanza del Regolamento e di tutte le altre disposizioni
emanate dall'assemblea in materia di interesse professionale;
g) provvede alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe professionali;
h) predispone il programma operativo e approva il rendiconto dell'Associazione,
consuntivo e preventivo, redatto dal Tesoriere, da sottoporre annualmente
all'approvazione dell'Assemblea;
i) cura la gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione
in conformità dei fini statutari;
j) interviene, su concorde richiesta degli interessati, nella composizione
delle controversie insorgenti tra gli associati e terzi;
l) nomina il Comitato Scientifico, ne esamina le proposte e assume le delibere necessarie
alla loro realizzazione.
II Consiglio Direttivo è formato da un numero di Membri compreso
tra 4 e 10, elegge al suo interno il Vice - Presidente dell'Associazione,
il Segretario Generale e il Tesoriere.
II Segretario Generale:
coadiuva il Presidente nell'amministrazione
ordinaria dell'Associazione, provvedendo alla predisposizione o
esecuzione di tutti gli atti di organizzazione e gestione di cui
abbia ricevuto incarico dal Presidente.
II Tesoriere:
a) è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione
con la redazione delle opportune annotazioni sui Libri Contabili
previsti dalla legge;
b) ha la responsabilità della gestione di cassa amministrativa,
contabile, fiscale;
c) redige il rendiconto, a consuntivo e a preventivo, predisponendo
per il Consiglio il bilancio economico e finanziario, aggiungendovi
eventualmente, in allegato, un succinto commento di carattere tecnico
e finanziario;
d) può delegare in parte i propri poteri ad altri Consiglieri
e nominare Procuratori speciali per singoli atti rientranti nelle
proprie funzioni;
II Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire nuove strutture
organizzative e può conferire ulteriori deleghe ed incarichi.
Il singolo Consigliere adempie ad impegni e obblighi sociali decisi
dal Consiglio stesso.
Art. 17)
Convocazione e delibere del Consiglio Direttivo
II Consiglio Direttivo è convocato da parte del Presidente in via
ordinaria o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, con comunicazione
effettuata ai Consiglieri almeno una settimana prima della data fissata.
Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, e l'ora
della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, o da persona
da lui indicata, e nomina un Segretario, che provvedere alla redazione del verbale
sul Libro verbali del Consiglio Direttivo.
Il Consigliere che non partecipa a più di tre riunioni consecutive
può essere dichiarato decaduto dalla carica con una votazione a
maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 18) II Presidente dell'Associazione
II Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, ne stabilisce
l'ordine del giorno e ne firma le delibere. In caso di assenza e con sua
delega, la rappresentanza dell'Associazione va al Vice-Presidente.
Il Presidente assume provvedimenti d'urgenza relativi all'esecuzione di
atti normativi e amministrativi, salva successiva ratifica del Consiglio Direttivo.
II Presidente può delegare uno o più Membri del Consiglio Direttivo a svolgere le
attribuzioni che gli competono.
Art. 19)
Il Collegio dei Probiviri
II collegio dei Probiviri, composto da tre membri eletti dall?Assemblea, garantisce che lo spirito di collaborazione,
moralità, ricerca e rigore professionale sia presente in tutte
le attività della Federazione.
Interviene, su concorde richiesta degli interessati, nella composizione
delle controversie insorgenti tra gli Associati.
Istruisce, su segnalazione del Consiglio Direttivo o di altro Socio, procedimenti
disciplinari a carico dei Soci che agissero in modo non conforme alle
norme e allo spirito statutario. In caso di recidiva ne propone l'espulsione
all'Assemblea.
Il Collegio dei Probiviri è composto da un minimo di 3 a un massimo
di 9 Soci eletti dall'Assemblea
Art. 20) II Collegio dei Revisori dei Conti
II Collegio dei Revisori dei Conti esercita la sorveglianza sull'andamento
amministrativo dell'Associazione e ne verifica i bilanci relazionando
l'Assemblea.
I revisori dei conti debbono riunirsi almeno una volta ogni tre mesi e possono verificare
in qualsiasi momento e senza preavviso, anche individualmente, i documenti contabili
nonché ogni altro atto utile ad accertare la regolarità della gestione finanziaria.
Eventuali irregolarità vanno immediatamente segnalate e se del caso denunciate per
iscritto al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri.
Il collegio dei revisori è composto da 2 membri eletti dall'Assemblea.
Essi eleggono ai loro interno un presidente che convoca e presiede le riunioni.
Le loro ispezioni e/o sedute vanno verbalizzate e trascritte nell?apposito libro
verbali.
Art. 21) Il Comitato Scientifico
Il Consiglio Direttivo è supportato tecnicamente da un Comitato Scientifico composto
da un numero minimo di tre membri e un numero massimo di nove membri nominati dal
CD e scelti fra persone di chiara competenza nel campo di impegno della F.N.S.S.
Il Comitato Scientifico svolge, in accordo con il parere vincolante del Consiglio
Direttivo o su sua diretta richiesta, i seguenti compiti:
- studia e approfondisce le questioni inerenti l? Art 2 e 3 dello statuto;
- partecipa all?elaborazione di dispense sugli argomenti inerenti le discipline
e all?elaborazione dei programmi di Formazione Continua per gli Insegnanti;
- organizza conferenze, seminari, corsi;
- fornisce parere consultivo su tutte le attività esterne, promosse dalla F.N.S.S.,
che abbiano un carattere rilevante sotto il profilo dei contenuti, dell'immagine
e della divulgazione delle finalità della F.N.S.S.
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte all'anno, con la presenza di
almeno i due terzi dei membri e decide validamente con la maggioranza dei due terzi
dei presenti. Le decisioni adottate, trascritte su apposito Libro verbali delle
riunioni, vengono trasmesse al Consiglio Direttivo che, nel caso di approvazione,
provvede a renderle esecutive.
I membri del Comitato Scientifico durano in carica per lo stesso periodo dell?organo
che li ha nominati e decadono in caso di decadenza di questi.
Art. 22)
Scadenza degli esercizi sociali
Gli esercizi sociali scadono il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 23)
Bilancio
II Tesoriere redige un rendiconto annuale a riassunto delle vicende economiche finanziarie dell'Associazione quale strumento di trasparenza e di controllo
dell'intera gestione economica e finanziaria.
II rendiconto sarà costituito da un bilancio strutturato in stato
patrimoniale e conto economico nel rispetto del criterio di competenza,
secondo i principi di buona tecnica contabile, corredato da una succinta
relazione illustrativa di carattere tecnico e finanziario e, comunque,
nel rispetto dei contenuti e delle modalità previste dalla legge.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 24) Patrimonio
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi delle
quote associative e delle contribuzioni integrative, delle erogazioni
fatte a qualsiasi titolo in favore dell'Associazione e dai beni acquistati
con tali somme.
La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Art. 25)
Durata dell'Associazione
La durata della Federazione è stabilita in 50 anni prorogabili.
Art. 26) Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del liquidatore e la
destinazione del patrimonio sociale nel rispetto dei fini dell'Associazione
verranno deliberati dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza
qualificata prevista dall'art. 22 Cod. Civ. con obbligo di devolvere
il patrimonio dell'ente ad altra Associazione con finalità
analoghe o ai fin di pubblica utilità, sentito l'organismo
di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 662/96.
Art. 27) Clausola finale
Per tutto ciò che, relativamente al funzionamento della F.N.S.S.,
non è codificato nel presente Statuto, provvederanno il Regolamento
e le leggi vigenti in materia.
Il Presidente
Fabio Zagato
La Segretaria
Francesca Bonsignori
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