Lo Statuto


Lo Statuto

Statuto dell’associazione culturale “Federazione Nazionale Scuole Shiatsu”

Art. 1) Denominazione
E? costituita, nel rispetto delle vigenti normative, una libera Associazione a carattere nazionale denominata “Federazione Nazionale Scuole di Shiatsu” con sede in Milano.

Art. 2) Oggetto
L’Associazione, d’ora in avanti denominata F.N.S.S., che ha scopi culturali e senza fini di lucro, si propone di promuovere e tutelare lo sviluppo autonomo del patrimonio culturale e didattico espresso dalle singole caratteristiche di ogni ?Scuola? di Shiatsu appartenente alla Federazione stessa, precisando come il termine Scuola è inteso nel senso di Stile, ovvero complesso originale di didattiche attinenti allo Shiatsu.
In questo contesto la F.N.S.S. si propone di definire, rappresentare e tutelare la figura professionale dell?Insegnante di Shiatsu, identificato come soggetto depositario, per formazione, qualifiche ed esperienza, dei saperi connessi alla capacità di fornire all?utenza interessata un?adeguata formazione nella tecnica Shiatsu.
La F.N.S.S. si propone altresì di rappresentare la figura professionale dell?Insegnante di Shiatsu Caposcuola, ossia l?Insegnante che oltre ad essere un Insegnante professionista, è anche rappresentante riconosciuto, promotore e divulgatore di uno specifico stile di Shiatsu.
I criteri di esperienza e formazione a cui devono conformarsi gli Insegnanti Caposcuola e gli Insegnanti Professionisti di Shiatsu trovano definizione nel Regolamento della F.N.S.S.. Il termine Insegnante, quando utilizzato in senso generale e non altrimenti specificato, d?ora in avanti si intenderà riferito tanto al socio Insegnante Professionista quanto al socio Insegnante Caposcuola.

Art. 3 ) Finalità
Le finalità della F.N.S.S. sono :
a) II proprio riconoscimento istituzionale come Associazione Professionale, garante della qualità della formazione didattica espressa nel campo dello Shiatsu dagli Insegnanti-Caposcuola e Insegnanti di Shiatsu aderenti, tanto nei confronti dell’utenza (studenti), quanto delle Istituzioni.
b) II coordinamento e l’unificazione delle iniziative dei singoli stili di Shiatsu, volti a migliorare e sviluppare il patrimonio didattico e formativo di cui ognuno di essi dispone, favorendo il confronto e lo scambio di esperienze, in spirito di amicizia e collaborazione, indipendentemente dallo stile Shiatsu praticato.
c) La tutela della professionalità degli Insegnanti di Shiatsu iscritti e degli stili rappresentati , per tutto quanto è connesso allo sviluppo dell’insegnamento dello Shiatsu in Italia, alla formazione degli Insegnanti di Shiatsu e alla formazione degli Operatori Shiatsu.
d) La promozione, tra gli associati, dello scambio di documentazione ed esperienze necessario a migliorare la preparazione ed assicurare l’aggiornamento culturale del personale didattico, organizzando riunioni, convegni, corsi, stage a livello locale, nazionale ed internazionale, nonché attività editoriali e di comunicazione
e) II controllo della qualità del servizio erogato e la tutela dell’utente attraverso la verifica e l’attestazione di idoneità tecnica degli Insegnanti facenti parte della F.N.S.S., anche definendo le caratteristiche degli iter formativi necessari agli Insegnanti di Shiatsu ed agli Insegnanti di Shiatsu Caposcuola iscritti.
f) La valorizzazione, sotto il profilo tecnico e deontologico, del personale didattico, in particolare:
– 1. stimolando ogni iniziativa tendente a migliorare la formazione e la preparazione tecnica degli Insegnanti, in particolare attraverso l?organizzazione di corsi di Formazione Continua per gli Insegnanti iscritti, così come definito nel Regolamento;
– 2. regolamentando il profilo economico delle prestazioni didattiche offerte all?utenza dagli Insegnanti della F.N.S.S.;
– 3. controllando l?osservanza, da parte degli Insegnanti associati, della normativa posta e di tutti i doveri di correttezza che consentono la salvaguardia della dignità e del decoro professionale;
– 4. esperendo azioni conciliative in tutte le controversie eventualmente insorgenti tra i Soci, ovvero tra i Soci e terzi;
– 5. prestando servizi a terzi sul piano conoscitivo ed informativo;
– 6. svolgendo azione rappresentativa a nome e per conto di tutti gli Insegnanti associati nei confronti degli organismi statali e delle Istituzioni in genere e comunque in ogni contesto in cui sia richiesta tale azione rappresentativa.
g) Lo sviluppo di ogni legittimo rapporto con altre Organizzazioni similari, nazionali ed internazionali, potendo la stessa F.N.S.S. affiliarsi o federarsi, ed in particolare adoperarsi per sostenere iniziative volte alla definizione dei criteri di formazione degli Insegnanti e dei programmi didattici dei vari stili di Shiatsu rappresentati in Italia e in ambito internazionale. A tale scopo in particolare la F.N.S.S. si dà facoltà, in ogni sede necessaria e in ogni forma considerata adeguata, di operare riconoscimenti pubblici della qualità delle Scuole di Formazione Shiatsu i cui Insegnanti di Shiatsu, secondo le norme stabilite in proposito dal Regolamento, siano regolarmente iscritti alla F.N.S.S. e che applichino programmi di Formazione per Operatori Shiatsu coerenti per qualità e tipologia a quelli indicati dalla F.N.S.S..
h) Lo sviluppo di ogni possibile rapporto anche con la Federazione Italiana Shiatsu, intesa come Associazione di riferimento per quanto concerne la tutela dei diritti e doveri della figura professionale dell’Operatore Shiatsu in Italia.
i) La corretta informazione del pubblico e la tutela dello stesso e degli Insegnanti associati, con la certificazione e la pubblicizzazione dell’Elenco degli Insegnanti associati FNSS.

Art. 4) I Soci
a) Possono essere soci della FNSS le persone fisiche in possesso dei requisiti richiesti, secondo due diverse tipologie associative e cioè :
– 1) essere Insegnanti di Shiatsu secondo i criteri stabiliti nel Regolamento della F.N.S.S. e garantire gli intenti e i criteri didattici e deontologici definiti per gli Insegnanti di Shiatsu dalla Federazione stessa secondo Statuto e Regolamento.
– 2) essere Insegnanti di Shiatsu Caposcuola secondo i criteri stabiliti nel Regolamento della F.N.S.S. e garantire gli intenti e i criteri didattici e deontologici definiti per gli Insegnanti di Shiatsu Caposcuola dalla Federazione stessa secondo Statuto e Regolamento.
b) L’iscrizione è a tempo indeterminato; tutti i Soci secondo la specifica tipologia hanno diritto di voto come da Articolo 14 e sono vincolati all’obbligo del pagamento delle quote associative.
c) La valutazione ed accettazione delle domande di iscrizione all’Associazione sono rimesse al giudizio inappellabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione. d) Le singole persone che ritengono di possedere i requisiti per l?iscrizione all?Associazione, come da regolamento F.N.S.S., devono manifestare esplicitamente la loro volontà di far parte dell’Associazione, facendone richiesta scritta e versando la quota di iscrizione richiesta, a secondo della tipologia associativa, contestualmente all’accettazione della domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale Scuole di Shiatsu.

Art. 5) Obblighi dei Soci
Tutti i Soci sono tenuti :
a) ad osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento della F.N.S.S.
b) ad uniformarsi alle deliberazioni di carattere etico, professionale ed economico assunte dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
c) a curare il continuo aggiornamento didattico anche partecipando alle iniziative specifiche promosse dalla F.N.S.S. secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 6) Quote associative
Ogni Socio iscritto dovrà versare la quota associativa nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché le contribuzioni integrative che il Consiglio Direttivo sia autorizzato dall’Assemblea a stabilire. Le quote associative e le contribuzioni integrative saranno di tipologia diversa per i soci Insegnanti di Shiatsu e i soci Insegnanti di Shiatsu Caposcuola.

Art. 7) Provvedimenti disciplinari
Qualora il Socio venga meno agli obblighi sopra indicati, sarà sottoposto a provvedimento disciplinare su segnalazione del consiglio Direttivo o di altro Socio al Collegio dei Probiviri che, in caso di accertamento della violazione, ne delibererà la censura anche nella forma di sanzione pecuniaria e/o di sospensione temporanea oppure, in caso di recidiva o di violazioni gravi, ne proporrà l’espulsione all’Assemblea.

Art. 8) Espulsione
L’espulsione può essere altresì dichiarata nei confronti dei Soci che si trovino in condizioni di incompatibilità con le norme che determinano i requisiti di appartenenza alla F.N.S.S. su richiesta dei Probiviri all’Assemblea.

Art. 9) Perdita della qualità di Socio
Si perde la qualità di Socio nel caso di:
a) dimissioni o recesso;
b) mancato versamento entro il termine fissato del contributo associativo;
c) aver riportato come socio Insegnante condanna penale definitiva per reato doloso che sia incompatibile con lo spirito e le finalità dell’Associazione. A tutti questi casi provvede direttamente il Consiglio Direttivo;
d) espulsione. L?espulsione viene deliberata per gravi motivi dall?Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, una volta che il Consiglio dei Probiviri ne abbia valutato le motivazioni ed ascoltato le parti in causa. Il Socio espulso può ricorrere avverso le misure disciplinari, in prima istanza al Collegio dei probiviri e in seconda all?Assemblea generale.

Art. 10) Riesame
Trascorso il periodo minimo di un anno dalla delibera di espulsione, o venuta meno la causa dell’espulsione stessa, il Socio può ripresentare domanda di iscrizione al Collegio dei Probiviri il quale, accertata la decadenza dei motivi di espulsione, propone all’Assemblea ordinaria la riammissione.

Art. 11 ) Recesso
II mancato versamento della quota associativa entro i termini stabiliti, è considerato manifestazione di volontà di recesso volontario ed è ritenuto quindi atto di dimissioni.

Art. 12) Organi dell’Associazione
Gli Organi della F.N.S.S. sono:
a) l’Assemblea dei Soci, nelle persone fisiche dei soci Insegnanti di Shiatsu e soci Insegnanti di Shiatsu Caposcuola
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Collegio dei Probi Viri
e) il Collegio dei Revisori dei Conti
Condizioni necessarie per poter far parte degli organi della F.N.S.S. sono: essere cittadini UE o comunque essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e non aver subito condanne penali.

Art. 13) Assemblea dei Soci
L’Assemblea è l’organo sovrano deliberativo dell’Associazione.
Le Assemblee dei Soci si dividono in ordinarie e straordinarie. Le Assemblee straordinarie sono quelle che sono indicate come tali nel presente Statuto o nelle norme di legge applicabili alla fattispecie e, quindi, per esclusione, sono ordinarie tutte le altre.
Sono Assemblee straordinarie quelle convocate per deliberare in ordine alle modifiche dello Statuto dell’Associazione o allo scioglimento della stessa.
L’Assemblea ordinaria ha la facoltà di approvare un Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e successivamente di modificarlo, al fine di meglio definire le modalità di svolgimento dell’attività dell’Associazione

Art. 14) Convocazione, costituzione, e deliberazioni dell’Assemblea
Le Assemblee, che potranno anche tenersi in luogo diverso da quello della sede sociale, sono convocate dal Presidente ogni qualvolta vi siano materie da sottoporre alle decisioni dell’assemblea dei Soci.
Ogni anno, comunque, entro non oltre sei mesi dalla fine dell’anno sociale, deve essere convocata una Assemblea ordinaria nel corso della quale dovranno essere sottoposti all’esame e alla delibera dei Soci:
a) il rendiconto o bilancio (nelle sue parti di Stato Patrimoniale e Conto Economico) consuntivo dell’anno precedente;
b) il bilancio preventivo dell’anno corrente;
c) la Relazione Annuale del Presidente sulla attività associativa, sull’andamento morale ed economico dell’Associazione;
d) la relazione del Collegio dei Revisori se esistente;
e) gli altri argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata dal Presidente entro un mese su richiesta scritta di almeno la metà del Consiglio Direttivo oppure almeno un terzo dei Soci aventi diritto. Può essere convocata anche dal Collegio dei Revisori.
Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro il termine sopraindicato, chi ha formulato la richiesta potrà provvedervi validamente.
Le Assemblee sono convocate per lettera da recapitarsi ai Soci al domicilio risultante dal Libro dei Soci, oppure tramite convocazione informatica, entro e non meno di dieci giorni prima della data dell’Assemblea. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, nonché, eventualmente, il luogo, il giorno e l’ora per l’adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i Soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, o da persona da lui indicata, e nomina un Segretario, che provvedere alla redazione del verbale sul Libro delle Assemblee. Nel processo verbale dell’Assemblea devono risultare annotati:
– 1) la descrizione dello svolgimento dei lavori dell’assemblea;
– 2) il riassunto degli argomenti discussi;
– 3) le delibere sottoposte a votazione con indicazione dei voti espressi;
– 4) le dichiarazioni, succintamente, di cui venga espressamente richiesta l’annotazione con indicazione del nome del richiedente;
– 5) quant?altro il Segretario, su consenso del Presidente, ritenga opportuno annotare.
Le delibere sia dell’Assemblea ordinaria che dell’Assemblea straordinaria, si intendono validamente assunte ed approvate qualora ottengano i voti favorevoli della maggioranza dei Soci intervenuti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione. Per quanto riguarda l?Assemblea ordinaria, in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le delibere sono prese a maggioranza semplice, salvo per le materie che comportino modifiche statutarie o la messa in liquidazione dell’Associazione.
Ogni socio Insegnante ha diritto di voto secondo le seguenti distinzioni:
a) Il socio Insegnante di Shiatsu ha diritto a un voto
b) Il socio Insegnante di Shiatsu Caposcuola ha diritto a cinque voti.
Poiché l’Associazione ha carattere nazionale, nel rispetto del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato, ogni Socio può esprimere il proprio voto anche mediante delega da conferire ad altro Socio. L’eventuale normativa relativa alla regolamentazione delle deleghe è riportata nel regolamento della F.N.S.S..
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese per alzata di mano, salvo diversa forma proposta dal Presidente o deliberata dall’Assemblea stessa .
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art 15) L?Assemblea L’Assemblea è organo deliberativo dell’Associazione ed assolve alle seguenti funzioni: a) decide le linee generali della politica associativa;
b) determina i requisiti di appartenenza all’Associazione;
c) approva il Regolamento;
d) elegge il Presidente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo per un numero minimo di 4 membri a un massimo di 10, il Collegio dei Probiviri per un numero pari a tre membri, ed il Collegio dei Revisori dei Conti per un numero pari a 2 membri. La durata delle cariche è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, in difetto, le cariche si intendono della durata di tre anni. Il Presidente può rimanere in carica al massimo fino a due mandati consecutivi;
e) fissa i criteri in base ai quali il Consiglio Direttivo determina e aggiorna le tariffe professionali;
f) approva tutte le iniziative operative proposte dal Consiglio Direttivo;
g) assume ogni altra deliberazione in materia di interesse professionale;
h) delibera l’esclusione e la riammissione dei Soci;
i) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione con il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione siano imposte dalla legge;
j) delibera il versamento di contribuzioni integrative;
k) delibera lo scioglimento dell’Associazione e determina la destinazione del patrimonio sociale che, comunque dovrà essere devoluto soltanto ad associazione o ente con le finalità analoghe, a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 legge 662/96. Le eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dall’Assemblea Straordinaria con la presenza del 50% + uno degli aventi diritto al voto e con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Art. 16) Il Consiglio Direttivo
II Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente della Federazione Nazionale Scuole di Shiatsu, è l’organo esecutivo dell’Associazione cui competono le seguenti attribuzioni:
a) delibera l’ammissione dei soci;
b) cura la tenuta dell’Elenco degli Insegnanti e ne provvede all’aggiornamento;
c) determina l’ammontare della quota associativa, del contributo integrativo e decide sullo stato di morosità del socio; d) delibera la convocazione dell’Assemblea;
e) cura l’esecuzione delle delibere assembleari;
f) vigila sull’osservanza del Regolamento e di tutte le altre disposizioni emanate dall’assemblea in materia di interesse professionale;
g) provvede alla determinazione e all’aggiornamento delle tariffe professionali;
h) predispone il programma operativo e approva il rendiconto dell’Associazione, consuntivo e preventivo, redatto dal Tesoriere, da sottoporre annualmente all’approvazione dell’Assemblea;
i) cura la gestione finanziaria e amministrativa dell’Associazione in conformità dei fini statutari;
j) interviene, su concorde richiesta degli interessati, nella composizione delle controversie insorgenti tra gli associati e terzi;
l) nomina il Comitato Scientifico, ne esamina le proposte e assume le delibere necessarie alla loro realizzazione.
II Consiglio Direttivo è formato da un numero di Membri compreso tra 4 e 10, elegge al suo interno il Vice – Presidente dell’Associazione, il Segretario Generale e il Tesoriere.
II Segretario Generale:
coadiuva il Presidente nell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, provvedendo alla predisposizione o esecuzione di tutti gli atti di organizzazione e gestione di cui abbia ricevuto incarico dal Presidente.
II Tesoriere:
a) è responsabile della tenuta della contabilità dell’Associazione con la redazione delle opportune annotazioni sui Libri Contabili previsti dalla legge;
b) ha la responsabilità della gestione di cassa amministrativa, contabile, fiscale;
c) redige il rendiconto, a consuntivo e a preventivo, predisponendo per il Consiglio il bilancio economico e finanziario, aggiungendovi eventualmente, in allegato, un succinto commento di carattere tecnico e finanziario;
d) può delegare in parte i propri poteri ad altri Consiglieri e nominare Procuratori speciali per singoli atti rientranti nelle proprie funzioni;
II Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire nuove strutture organizzative e può conferire ulteriori deleghe ed incarichi.
Il singolo Consigliere adempie ad impegni e obblighi sociali decisi dal Consiglio stesso.

Art. 17) Convocazione e delibere del Consiglio Direttivo
II Consiglio Direttivo è convocato da parte del Presidente in via ordinaria o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, con comunicazione effettuata ai Consiglieri almeno una settimana prima della data fissata.
Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, e l’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione, o da persona da lui indicata, e nomina un Segretario, che provvedere alla redazione del verbale sul Libro verbali del Consiglio Direttivo.
Il Consigliere che non partecipa a più di tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica con una votazione a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 18) II Presidente dell’Associazione
II Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione.
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, ne stabilisce l’ordine del giorno e ne firma le delibere. In caso di assenza e con sua delega, la rappresentanza dell’Associazione va al Vice-Presidente.
Il Presidente assume provvedimenti d’urgenza relativi all’esecuzione di atti normativi e amministrativi, salva successiva ratifica del Consiglio Direttivo.
II Presidente può delegare uno o più Membri del Consiglio Direttivo a svolgere le attribuzioni che gli competono.

Art. 19) Il Collegio dei Probiviri
II collegio dei Probiviri, composto da tre membri eletti dall?Assemblea, garantisce che lo spirito di collaborazione, moralità, ricerca e rigore professionale sia presente in tutte le attività della Federazione. Interviene, su concorde richiesta degli interessati, nella composizione delle controversie insorgenti tra gli Associati.
Istruisce, su segnalazione del Consiglio Direttivo o di altro Socio, procedimenti disciplinari a carico dei Soci che agissero in modo non conforme alle norme e allo spirito statutario. In caso di recidiva ne propone l’espulsione all’Assemblea.
Il Collegio dei Probiviri è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 Soci eletti dall’Assemblea

Art. 20) II Collegio dei Revisori dei Conti
II Collegio dei Revisori dei Conti esercita la sorveglianza sull’andamento amministrativo dell’Associazione e ne verifica i bilanci relazionando l’Assemblea.
I revisori dei conti debbono riunirsi almeno una volta ogni tre mesi e possono verificare in qualsiasi momento e senza preavviso, anche individualmente, i documenti contabili nonché ogni altro atto utile ad accertare la regolarità della gestione finanziaria.
Eventuali irregolarità vanno immediatamente segnalate e se del caso denunciate per iscritto al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri.
Il collegio dei revisori è composto da 2 membri eletti dall’Assemblea.
Essi eleggono ai loro interno un presidente che convoca e presiede le riunioni.
Le loro ispezioni e/o sedute vanno verbalizzate e trascritte nell?apposito libro verbali.

Art. 21) Il Comitato Scientifico
Il Consiglio Direttivo è supportato tecnicamente da un Comitato Scientifico composto da un numero minimo di tre membri e un numero massimo di nove membri nominati dal CD e scelti fra persone di chiara competenza nel campo di impegno della F.N.S.S.
Il Comitato Scientifico svolge, in accordo con il parere vincolante del Consiglio Direttivo o su sua diretta richiesta, i seguenti compiti:
– studia e approfondisce le questioni inerenti l? Art 2 e 3 dello statuto;
– partecipa all?elaborazione di dispense sugli argomenti inerenti le discipline e all?elaborazione dei programmi di Formazione Continua per gli Insegnanti;
– organizza conferenze, seminari, corsi;
– fornisce parere consultivo su tutte le attività esterne, promosse dalla F.N.S.S., che abbiano un carattere rilevante sotto il profilo dei contenuti, dell’immagine e della divulgazione delle finalità della F.N.S.S.
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte all’anno, con la presenza di almeno i due terzi dei membri e decide validamente con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Le decisioni adottate, trascritte su apposito Libro verbali delle riunioni, vengono trasmesse al Consiglio Direttivo che, nel caso di approvazione, provvede a renderle esecutive.
I membri del Comitato Scientifico durano in carica per lo stesso periodo dell?organo che li ha nominati e decadono in caso di decadenza di questi.

Art. 22) Scadenza degli esercizi sociali
Gli esercizi sociali scadono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23) Bilancio
II Tesoriere redige un rendiconto annuale a riassunto delle vicende economiche finanziarie dell’Associazione quale strumento di trasparenza e di controllo dell’intera gestione economica e finanziaria.
II rendiconto sarà costituito da un bilancio strutturato in stato patrimoniale e conto economico nel rispetto del criterio di competenza, secondo i principi di buona tecnica contabile, corredato da una succinta relazione illustrativa di carattere tecnico e finanziario e, comunque, nel rispetto dei contenuti e delle modalità previste dalla legge.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 24) Patrimonio
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dai proventi delle quote associative e delle contribuzioni integrative, delle erogazioni fatte a qualsiasi titolo in favore dell’Associazione e dai beni acquistati con tali somme.
La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 25) Durata dell’Associazione
La durata della Federazione è stabilita in 50 anni prorogabili.

Art. 26) Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione, la nomina del liquidatore e la destinazione del patrimonio sociale nel rispetto dei fini dell’Associazione verranno deliberati dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata prevista dall’art. 22 Cod. Civ. con obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fin di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 legge 662/96.

Art. 27) Clausola finale
Per tutto ciò che, relativamente al funzionamento della F.N.S.S., non è codificato nel presente Statuto, provvederanno il Regolamento e le leggi vigenti in materia.

Il Presidente
Fabio Zagato
La Segretaria
Francesca Bonsignori